Fatturazione elettronica

Fatturazione elettronica: esonerati gli aggi su raccolta delle giocate

Con Risposta a interpello n 242 del 3 maggio le Entrate si occupano di fatture elettroniche e relativi obblighi di certificazione dei corrispettivi.

In particolare, si tratta il caso di un bookmaker del settore scommesse e giochi che opera offrendo, sia online sia attraverso la sua rete terrestre, una vasta gamma di prodotti.

Le Entrate chiariscono che le somme erogate dal bookmaker in favore dei Punti di Raccolta delle giocate, a titolo di compenso per i servizi resi, esenti da Iva per legge ex art 10 primo comma, numeri 6 e 7 del Decreto IVA, non sono soggette

  • agli obblighi di fatturazione o di memorizzazione elettronica 
  • e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Egli chiedeva, nello specifico, di “individuare il regime Iva applicabile ai corrispettivi corrisposti ai Punti di Raccolta e in particolare definire se detti corrispettivi rientrano nei casi di esonero dall'obbligo di emissione della fattura e dall'obbligo di certificazione previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e, quindi, tra le operazioni esonerate dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019”. 

Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto IVA, sono esenti dall'IVA, tra le altre, «le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati (…) nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse (…), ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate». Secondo il successivo n. 7), sono parimenti esenti «le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate». 

Con riferimento agli obblighi di certificazione delle operazioni appena elencate, l'articolo 22 del decreto IVA consente di non emettere fattura nel caso di «[…] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7),8), 9), 16) e 22) dell'art. 10», con esclusione, quindi, delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Inoltre, l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA – nel disporre l'obbligo di fatturazione per alcune specifiche operazioni per le quali l'IVA non è comunque dovuta (perché non soggette, esenti, non imponibili,…) – alla lettera c) lo esclude per i corrispettivi relativi alle operazioni di cui al numero 6) del citato articolo 10.

Detti compensi, dunque, possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi.

Le operazioni di cui al n. 7) dell'articolo 10, invece, già escluse dall'obbligo di fatturazione in forza di quanto disposto dal citato punto 6) dell'articolo 22 del decreto IVA, sono, altresì, esonerate da qualunque obbligo documentale.

Anche detti compensi possono solamente essere annotati nel registro dei corrispettivi

Pertanto le entrate concludendo confermano l'efficacia degli esoneri dall'obbligo di documentazione sopra richiamati e si conclude specificando che salva una specifica richiesta del cliente, le operazioni di cui ai n. 6) e 7) dell'articolo 10 del decreto IVA, sono escluse da qualunque obbligo di certificazione, compresi gli obblighi di fatturazione elettronica e/o memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati, disposti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. n. 127 del 2015, fermo restando l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi.

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