Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Unioncamere ha pubblicato la Guida 2025 per il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024.
La guida, viene specificato nell'introduzione, è un utile strumento per imprese e professionisti che devono provvedere al deposito dei bilanci delle società.
Ricordiamo che il deposito deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione.
Vediamo le istruzioni per il deposito a rettifica di un bilancio.
Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
Per “deposito a rettifica” si intende una nuova domanda rispetto alla prima depositata, quest’ultima con bilancio già evaso e disponibile alla consultazione, finalizzata a:
- correggere errori contenuti nel bilancio (documento contabile) o negli allegati che lo corredano
- oppure per rimediare alla carenza documentale della prima domanda di deposito.
Con la nuova domanda si provvede alla rettifica completa di tutta la documentazione prevista dalla legge a seconda della tipologia di bilancio, compreso un nuovo verbale dell’assemblea dei soci.
Il nuovo deposito comporta la generazione di un nuovo protocollo e va eseguito nel termine di 30 giorni dalla data del nuovo verbale.
Attenzione al fatto che, nelle note della pratica occorre segnalare che si tratta di un deposito a rettifica indicando l'anno e numero di protocollo dell'istanza da rettificare.
Come evidenziato da Unionecamere a tal fine le imprese dovrammo corrispondere i seguenti importi:
- diritti di segreteria € 62,40;
- imposta di bollo € 65,00.
Nel caso in cui gli errori riguardino la redazione dell’elenco soci, dovrà procedersi al solo deposito dell’elenco soci senza allegare alcun atto.
Il nuovo deposito dell’elenco soci va eseguito tramite la presentazione della pratica ComUnica, con la compilazione del modello S, indicando nel modulo NOTE/XX i motivi della rettifica e gli estremi della pratica da rettificare.
Relativamente a ciò gli importi da corrispondere sono i seguenti:
- diritti di segreteria € 30,00;
- imposta di bollo € 65,00.
Attenzione: il deposito a rettifica non implica la cancellazione del precedente bilancio depositato.
Invece, per correggere una prima pratica già depositata, se il bilancio non è ancora evaso e disponibile alla consultazione, si può procedere ad una domanda di “rinvio”.
In questo caso, è necessario indicare anno e numero di protocollo a cui il "rinvio" si riferisce.
La nuova pratica di “rinvio” non prevede il pagamento di diritti e imposta di bollo (assolti con il deposito della pratica iniziale).
Viene precisato che non sarà possibile effettuare domande di “rinvio” su pratiche con bilancio che risulta già evaso e disponibile alla consultazione
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