Fatturazione elettronica

Imposta di bollo fatture elettroniche II Trim: pagamento entro il 30 settembre

Entro il 30 settembre i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al secondo trimestre 2025.

Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

  • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
  • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.

Bollo e-fatture: entro il 30 settembre pagamento per il II trimestre

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 e per il II trimestre 2025, occorre provvedere entro il 30 settembre.

Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:

  • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
  • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:

  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2025: pagamento entro il 30 settembre

Nessun articolo correlato