Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze fino al 31 luglio
Dal 1° al 31 luglio 2026 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 24.06.2026 n. 353642 che qui pubblichiamo.
Le aliquote applicabili
Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è caratterizzato da molteplici variazioni successive dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, determinate dal perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici. L'aliquota normale, fissata a decorrere dal 1° gennaio 2026 a euro 672,90 per 1.000 litri (D.Lgs. n. 43/2025 come modificato dalla Legge n. 199/2025), è stata rideterminata più volte nel corso del trimestre:
- 1° aprile – 22 maggio 2026: euro 472,90 per 1.000 litri (D.L. 33/2026, D.L. 38/2026 come modificato dal D.L. 42/2026, D.L. 63/2026, decreto interministeriale 8 maggio 2026);
- 23 maggio – 6 giugno 2026: euro 572,90 per 1.000 litri (art. 4, comma 1, D.L. 22 maggio 2026, n. 89);
- 7 giugno – 30 giugno 2026: euro 622,90 per 1.000 litri (decreto interministeriale 5 giugno 2026).
Il trimestre si suddivide quindi in tre periodi di consumo distinti ai fini del calcolo del rimborso.
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Anche l'aliquota ridotta di 617,40 €/1.000 litri prevista dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) conformi ai criteri di sostenibilità ha subito variazioni nel corso del trimestre, in allineamento con le riduzioni temporanee dell'aliquota normale:
- 8 aprile – 10 maggio 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 472,90 per 1.000 litri;
- 23 maggio – 6 giugno 2026: aliquota ridotta rideterminata a euro 572,90 per 1.000 litri.
Per i periodi non compresi nell'elenco precedente (1° aprile – 7 aprile; 11 maggio – 22 maggio; 7 giugno – 30 giugno) continua ad applicarsi l'aliquota ridotta ordinaria di euro 617,40 per 1.000 litri.
Gli HVO che non soddisfano le condizioni di sostenibilità previste dall'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 (RED II) continuano a essere assoggettati all'aliquota normale vigente nel rispettivo periodo.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le variazioni delle aliquote ordinarie non incidono sugli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che continuano a beneficiare dell'aliquota agevolata prevista dal punto 4-bis della Tabella A del TUA, pari a 403,22 € per 1.000 litri. L'importo del rimborso varia tuttavia in base alla tipologia di carburante utilizzato e al periodo di consumo.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2026, il beneficio in oggetto spetta per:
l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
- persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
l'attività di trasporto di persone svolta da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ed alle relative leggi regionali di attuazione;
- imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285;
- imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al D.Lgs. n. 422/1997;
- imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009.
l'attività di trasporto di persone effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: come presentare la dichiarazione
Sul sito Internet dell'Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it ("Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026 – Software gasolio autotrazione 2° trimestre 2026") è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al secondo trimestre 2026.
Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., la Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, accludendo il file in formato ".dic".
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:
- per le imprese nazionali, l'Ufficio ADM territorialmente competente rispetto alla sede operativa (o alla sede legale in caso di più sedi);
- per le imprese unionali obbligate alla dichiarazione dei redditi in Italia, l'Ufficio ADM competente rispetto alla sede di rappresentanza. Al fine di facilitare l'individuazione dell'ufficio si rinvia all'elenco pubblicato al seguente link: "Uffici Dogane";
- per le imprese unionali non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, l'ufficio è individuato in base allo Stato membro di appartenenza, secondo la tabella allegata alla nota ADM.
La dichiarazione di rimborso può essere presentata dal 1° al 31 luglio 2026.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: importo rimborsabile
Per il secondo trimestre 2026, gli importi di rimborso stabiliti dall'ADM (differenza tra l'aliquota agevolata di 403,22 €/1.000 litri e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto) sono i seguenti:
Gasolio tradizionale e HVO non conforme ai criteri di sostenibilità:
- 69,68 €/1.000 litri per i consumi dal 1° aprile al 22 maggio (accisa normale 472,90 €) – Quadro A-1
- 169,68 €/1.000 litri per i consumi dal 23 maggio al 6 giugno (accisa normale 572,90 €) – Quadro A-2
- 219,68 €/1.000 litri per i consumi dal 7 giugno al 30 giugno (accisa normale 622,90 €) – Quadro A-3
HVO conforme ai criteri di sostenibilità:
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 7 aprile (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-4
- 69,68 €/1.000 litri per il periodo 8 aprile – 10 maggio (aliquota ridotta 472,90 €) – Quadro A-5
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 11 maggio – 22 maggio (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-6
- 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota ridotta 572,90 €) – Quadro A-7
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota ridotta 617,40 €) – Quadro A-8
HVO per cui non si hanno informazioni dal fornitore sul rispetto dei criteri (si applica l'aliquota minore vigente nel periodo):
- 69,68 €/1.000 litri per il periodo 1° aprile – 22 maggio (aliquota minore vigente: 472,90 €) – Quadro A-1
- 169,68 €/1.000 litri per il periodo 23 maggio – 6 giugno (aliquota minore vigente: 572,90 €) – Quadro A-2
- 214,18 €/1.000 litri per il periodo 7 giugno – 30 giugno (aliquota minore vigente: 617,40 €, inferiore alla normale di 622,90 €) – Quadro A-8
È previsto inoltre un Quadro A-9 per i consumi di gasolio/HVO non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio – 18 marzo 2026 (quando era vigente l'aliquota di 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dall'e-DAS.
Difficoltà di identificazione dei carburanti HVO
Come già segnalato da diverse associazioni di categoria, gli esercenti incontrano difficoltà pratiche nell'identificare la tipologia di HVO acquistato, poiché i fornitori non sempre trasferiscono informazioni sufficienti. Per tutelare gli aventi diritto al rimborso da possibili dichiarazioni non veritiere, l'ADM ha stabilito che, in assenza di informazioni certe, si considera applicata l'aliquota di accisa minore vigente nel periodo. Nel secondo trimestre 2026 questa regola produce un effetto particolarmente rilevante nell'ultima fascia (7 giugno – 30 giugno): l'aliquota ridotta HVO di 617,40 €/1.000 litri risulta inferiore all'aliquota normale di 622,90 €/1.000 litri, con la conseguenza che il rimborso spettante (214,18 €/1.000 litri) è lo stesso dell'HVO conforme certificato, e i relativi consumi vanno imputati al Quadro A-8.
Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: fruizione del credito
I soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, con facoltà di superare il limite annuo di 250.000 € per crediti da agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277. Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME è richiesta l'indicazione dei codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel primo trimestre 2026
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2026 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non compensate, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2028.
Novità dal 1° ottobre 2026: obbligo di invio telematico per la compensazione
L'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 (c.d. decreto ISA/proroga) ha introdotto, con decorrenza 1° ottobre 2026, importanti modifiche al comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, in ordine alle modalità di fruizione dell’agevolazione mediante compensazione.
In particolare, è stato introdotto l’obbligo di presentazione “esclusivamente in forma telematica” della dichiarazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 24-ter per il riconoscimento del credito mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (lett. b).
Pertanto, gli esercenti che, a decorrere dal 1° ottobre 2026, intendono fruire del credito mediante compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997) dovranno presentare la dichiarazione trimestrale di rimborso obbligatoriamente tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I. A partire dalla medesima data, non sarà più ammessa la presentazione tramite PEC né in forma cartacea per le dichiarazioni che richiedono la fruizione del credito in compensazione.
Gli esercenti non ancora abilitati sono tenuti a presentare istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. prima della scadenza.
Riduzione dei tempi del silenzio-assenso. Il D.L. 89/2026 riduce da 60 a 30 giorni i tempi di maturazione dell'istituto del silenzio-assenso.
Cosa non cambia. Per le dichiarazioni con le quali l'esercente richiede il riconoscimento del credito in denaro (rimborso diretto, comma 6 dell'art. 24-ter) permangono le consolidate modalità di presentazione: Servizio Telematico Doganale, PEC o, in via residuale, forma cartacea con file allegato su supporto informatico.
Gli esercenti interessati possono richiedere l'abilitazione al Servizio Telematico Doganale – E.D.I. sul sito ADM all'indirizzo: https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/servizio-telematico-doganale-e.d.i.
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