IUC (Imu - Tasi - Tari)

TARI: riduzione solo con la prova del mancato servizio

Con la sentenza 5433/2023 la Corte di Cassazione  afferma  che pesa sul contribuente l'onere della prova del mancato servizio che da diritto alla riduzione della Tariffa comunale per l'asporto rifiuti.

I giudici precisano però che in presenza di tale prova lo sconto è obbligatorio anche se non è previsto dal Regolamento dell'ente locale.

Si ricorda che per legge (articolo 1, comma 656, della legge 147/2013) la TARI può essere versata nella misura massima del 20% in caso di mancato o carente svolgimento del servizio. 

Inoltre la tariffa è ridotta  fino al 40% in rapporto alla distanza degli utenti dal punto di raccolta. 

In questo caso però la Cassazione fornisce una analisi del caso molto particolareggiata concludendo in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione.

Il caso giunto all'attenzione della Suprema corte riguardava l'impugnazione di una cartella di pagamento per la TARI 2016, con riferimento ad uno stabilimento per la produzione di polistirene espanso parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale in merito alla mancata raccolta dei rifiuti speciali prodotti dall'azienda.

Nel ricorso si postulava che l’onere di provare l’istituzione e l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati debba incombere a carico dell’ente impositore, trattandosi del presupposto stesso per l’esercizio del potere impositivo.

Per cui, non essendo stata fornita tale prova, la contribuente sarebbe STATA esentata dal pagamento della TARI.

Secondo gli ermellini invece in primo luogo il trattamento dei rifiuti speciali non assimilabili e non assimilati compete in via esclusiva al contribuente, a meno che quest’ultimo non abbia stipulato un’apposita convenzione in tal senso con l’ente impositore o con l’ente preposto alla gestione del servizio,  per cui nella specie nessuna inadempienza può essere imputata dal contribuente all’ente impositore con riguardo alla carenza di istituzione, organizzazione o gestione di tale servizio al fine di essere esentato dal pagamento della TARI. 

Inoltre 

La corte ricorda inoltre, più in generale, che per gli orientamenti più risalenti della Corte, cosi come il D.P.R. 19 settembre 1982 n. 915, la tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani,  è dovuta comunque, indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, essendo sufficiente che egli abbia la possibilità di usufruirne, purché il servizio, regolarmente istituito venga anche concretamente espletato. 

Solo se il soggetto obbligato contesta la sussistenza di tale ultima condizione, è onere del Comune di provare di aver istituito un servizio "idoneo e agevolmente utilizzabile dall'utente"

Nel caso di specie la Cassazione dopo una analisi approfondita della normativa sopracitata e dei possibili casi di riduzione della tariffa, si concentra sul fatto che la contribuente non ha dedotto la mancanza di istituzione, organizzazione ed attivazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani per l’intera estensione del territorio comunale, ma ha solo censurato le carenze in relazione al trattamento dei rifiuti speciali nell’area industriale; "trattandosi, a ben  vedere, di una “disfunzione” delimitata nello spazio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali (assimilabili ed  assimilati), che è riconducibile all’art. 26, comma 2, del  regolamento comunale IUC,", dice la Cassazione , "grava   sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle  condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione  della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale ."

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