scadenza del 30 Aprile 2019
CANONE RAI – Richiesta di esonero ultrasettantacinquenni
SOGGETTI: Contribuenti di età pari o superiore a 75 anni in possesso dei requisiti per godere dell'esonero dal pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007.
ADEMPIMENTO: Presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 ai fini dell'esenzione del pagamento del canone RAI ai sensi dell'art. 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. N.B. La dichiarazione di esenzione deve essere consegnata o spedita con raccomandata entro il 30 aprile dell'anno di riferimento da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell'anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio
MODALITA’: Consegna diretta ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate oppure spedizione a messo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino.
Scarica il modello di dichiarazione sostitutiva reperibile anche all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it