scadenza del 16 Maggio 2019
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE – Versamento premio in unica soluzione o rata
SOGGETTI: datori di lavoro titolari di PAT e le imprese armatoriali titolari di PAN
ADEMPIMENTO: Versamento del premio autoliquidazione (prima rata del 50% del premio annuale, senza maggiorazioni o unica soluzione) esclusivamente tramite il modello F24.
I datori di lavoro e armatori che prevedono nell’anno 2019 retribuzioni inferiori a quelle erogate nel 2018, devono provvedere all'invio della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto.
Il premio annuale di autoliquidazione, anziché in unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
ATTENZIONE: E' rinviato da febbraio a maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sulla base di quanto disposto dall’art. 1, co. 1125, della legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione.
In caso di pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi dell’articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, il premio deve essere diviso in quattro rate, ma le prime due confluiscono nella rata con scadenza 16 maggio 2019, pertanto si avrà:
- 1° rata: 16 maggio 2019 pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata: 16 agosto 2019 pari al 25% del premio, differita di diritto al 20 agosto 2019 con maggiorazione degli interessi;
- 3° rata: 18 novembre 2019 pari al 25% del premio, con maggiorazione degli interessi.
Per approfondire leggi l'articolo Autoliquidazione INAIL 2018-2019: le istruzioni