Buoni pasto per pause non godute: il risarcimento non è tassabile
Quando un dipendente riceve una somma a titolo di risarcimento, non sempre tale importo è imponibile ai fini IRPEF. La distinzione decisiva riguarda la natura del danno risarcito: se la somma compensa un mancato guadagno, cosiddetto lucro cessante, essa sostituisce un reddito non percepito e viene tassata come tale; se invece ristora una perdita patrimoniale effettivamente subita, cosiddetto danno emergente, non concorre alla formazione del reddito imponibile, perché in questo caso viene meno il presupposto stesso dell'imposizione.
Questo principio, sancito dall'articolo 6, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), viene richiamato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 156/2026, che ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai lavoratori a titolo di risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa durante i turni di lavoro
ll caso: risarcimento per turni superiori a sei ore senza pausa
Il caso esaminato riguarda un'azienda oggetto di numerose sentenze di condanna al pagamento di somme in favore di propri dipendenti. I giudizi erano stati promossi da lavoratori che, avendo svolto turni continuativi con orario superiore alle sei ore giornaliere, non avevano beneficiato del servizio mensa né del buono pasto sostitutivo, e neppure della pausa cui avevano diritto in base al contratto collettivo applicato.
Nella quasi totalità dei procedimenti, i giudici avevano riconosciuto il diritto al risarcimento, identificando il diritto alla mensa con il diritto alla pausa spettante a tutti i dipendenti con orario giornaliero eccedente le sei ore, e quantificando il danno sulla base del controvalore economico dei buoni pasto non percepiti, utilizzato come parametro equitativo di liquidazione.
Le sentenze avevano inoltre disposto il pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati secondo la soluzione più favorevole al lavoratore tra le due.
L'azienda ha quindi presentato istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate, chiedendo di chiarire quale regime di tassazione applicare a tre distinte voci di pagamento:
- il risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia,
- il risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo, e
- gli interessi o la rivalutazione monetaria maturati su tali somme.
L'azienda richiamava inoltre l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il buono pasto non ha natura retributiva, bensì assistenziale, essendo collegato al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e finalizzato a conciliare le esigenze di servizio con quelle quotidiane del lavoratore.
La decisione dell’Agenzia e le motivazioni
L'Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, secondo consolidata prassi interpretativa:
- sono imponibili le indennità risarcitorie che svolgono una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente, in quanto dirette a compensare mancati guadagni presenti o futuri;
- restano invece estranee al prelievo fiscale le somme dirette a reintegrare il patrimonio del soggetto leso, ovvero a risarcire una perdita economica effettivamente subita.
Nel caso esaminato, l'Amministrazione ha osservato che le sentenze allegate all'istanza non avevano disposto la monetizzazione del pasto, esclusa dalla contrattazione collettiva applicabile, bensì il risarcimento del danno derivante dalla mancata fruizione della pausa destinata al consumo del pasto durante il turno di lavoro.
Il controvalore del buono pasto, in questa prospettiva, costituisce soltanto un criterio equitativo utilizzato dal giudice per quantificare il danno, e non una forma indiretta di erogazione retributiva.
Su queste basi, l'Agenzia ha qualificato le somme corrisposte sia per la mancata pausa sia per la mancata attribuzione del buono pasto come risarcimento di un danno emergente, in quanto dirette a ristorare il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto contrattuale alla pausa, e non a compensare un mancato guadagno. Ne consegue che tali somme non assumono rilevanza reddituale e restano escluse da tassazione.
La medesima conclusione vale per gli interessi legali e per la rivalutazione monetaria maturati su tali importi: trattandosi di importi accessori al credito principale, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, essi seguono il medesimo trattamento fiscale della somma capitale da cui derivano e non sono, pertanto, imponibili.
Scarica la Risposta 156 2026
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