Scadenze del 16 Settembre 2026
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INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE – versamento per mese precedente
I datori di lavoro, sia agricoli che non agricoli – inclusi quelli appartenenti agli ex enti INPDAP, ENPALS e INPGI – sono tenuti a versare all’INPS i contributi previdenziali relativi alle retribuzioni maturate dai lavoratori dipendenti nel mese precedente. Questo adempimento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, che consente di accorpare in un’unica soluzione gli importi dovuti e di assolvere così gli obblighi contributivi verso l’ente previdenziale.
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INPS AGRICOLTURA – Versamento contributi su reddito convenzionale – 2ª rata
I coltivatori diretti (CD) e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola sono tenuti al versamento della seconda rata dei contributi previdenziali calcolati sul reddito convenzionale, tramite modello F24. Ricordiamo che il versamento è effettuato in quattro rate trimestrali fisse: 16 luglio 2026 – 1ª rata; 16 settembre 2026 – 2ª rata; 16 novembre 2026 – 3ª rata; 18 gennaio 2027 – 4ª rata (il 16 gennaio cade di sabato). Il versamento è dovuto anche in assenza di reddito effettivo, con eventuali agevolazioni per i giovani agricoltori.
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INPS – Contributi Gestione Separata collaboratori
Tutti i committenti che nel mese precedente hanno erogato compensi a: collaboratori occasionali (qualora il reddito annuo superi i 5.000 euro), venditori porta a porta, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assegnisti di ricerca, dottorandi, o soci-amministratori di società per i quali è previsto l’obbligo contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali. L’obbligo riguarda i compensi corrisposti nel mese precedente e, nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative (e figure assimilate), il contributo è suddiviso per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore, ma è sempre il committente a dover effettuare il versamento, trattenendo la quota del lavoratore al momento…
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DICHIARAZIONE IVA – Versamento saldo Iva 2025
Il 16 settembre scade la rata in corso per i contribuenti IVA in regime di rateazione del saldo 2025: chi ha versato la prima rata il 16 marzo 2026 deve versare la 7ª rata, con interessi complessivi dell'1,98% (0,33% mensile); chi ha differito al 30 giugno deve versare la 4ª rata, con interessi dello 0,84%; chi ha differito al 30 luglio deve versare la 3ª rata, con interessi dello 0,51%. Versamento tramite F24 telematico, indicando il numero progressivo di rata e l'anno di riferimento 2025. Sono esclusi i soggetti ISA e i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio, per i quali valgono i termini della proroga D.L. 89/2026.
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IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile
I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di agosto (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6008 – Versamento Iva mensile agosto.
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IVA | Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza
I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6008 – Versamento Iva mensile agosto.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile
I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti)
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TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie
Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare: 4058 imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi 4059 imposta sulle…
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SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese di agosto 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
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LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati
I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.
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CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute
I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
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OICR – Versamento ritenute su proventi
I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo: 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti
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SOSTITUTI D’IMPOSTA | Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività
I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di gennaio, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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IMPRESE DI ASSICURAZIONE | Versamento ritenute
Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
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770/2026 MODALITÀ SEMPLIFICATA | Invio prospetto e versamento ritenute
I sostituti d’imposta che hanno scelto (o intendono scegliere) la nuova modalità semplificata di presentazione del Modello 770 (introdotto dal D.lgs. n. 1/2024 “decreto Adempimenti”), tramite l’invio dei “dati aggiuntivi” con il Mod. F24/770, devono provvedere all’invio del prospetto dei dati aggiuntivi e contestualmente al versamento delle ritenute/trattenute operate nel mese precedente.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Versamento imposte soggetti ISA che usufruiscono della proroga
I contribuenti ISA, minimi e forfettari che hanno usufruito della proroga prevista dal D.L. 22 maggio 2026, n. 89 devono versare entro il 16 settembre 2026 le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, secondo uno dei due seguenti scenari: chi ha versato la 1ª rata entro il 20 luglio 2026 è ora tenuto a versare la 3ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,66%; chi ha versato la 1ª rata entro il 20 agosto 2026 (con la maggiorazione dello 0,80%) è ora tenuto a versare la 2ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,33%.
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DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2026 – Versamento rata imposte
I contribuenti che rateizzano le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi (saldo 2025 e primo acconto 2026) devono versare entro il 16 settembre 2026 secondo uno dei due seguenti scenari: chi ha versato la 1ª rata entro il 30 giugno 2026 è ora tenuto a versare la 4ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,84%; chi ha versato la 1ª rata entro il 30 luglio 2026 (con la maggiorazione dello 0,40%) è ora tenuto a versare la 3ª rata, maggiorata degli interessi dello 0,51%.
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SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti
Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con: F24EP (codice tributo 620E) e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040). Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della…