scadenza del 18 Maggio 2020
IVA – Versamento Iva trimestrale Contribuenti per opzione
SOGGETTI: Contribuenti Iva trimestrali
ADEMPIMENTO: Versamento dell'IVA dovuta per il 1° trimestre (maggiorata dell'1% ad esclusione dei regimi speciali ex art.74, comma 4, D.P.R. 633/72).
MODALITA': Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
CODICI TRIBUTO: 6031 – Versamento IVA trimestrale – 1° trimestre
EMERGENZA CORONAVIRUS: Il Decreto Liquidità DL n. 23/2020 ha previsto la sospensione dei termini del versamento in autoliquidazione relativo all'imposta sul valore aggiunto:
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- per quelli con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dal 1° aprile 2019, a prescindere dalla diminuzione dei ricavi;
- a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.
Il versamento dovrà essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.