Scadenze del 30 Giugno 2025

  • ECOBONUS – BONUS CASA: online portale ENEA per invio dati 2025

    A partire dal 30 giugno 2025 è operativo il portale aggiornato bonusfiscali.enea.it per la trasmissione dei dati all’ENEA relativi agli interventi che accedono alle detrazioni fiscali di Ecobonus (legge 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e Bonus Casa (art. 16 bis del DPR 917/86 e art. 16 del DL 63/2013). Il conteggio dei 90 giorni per la trasmissione dati decorre dal 30 giugno 2025: per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2025 e la data odierna di messa online del portale; per i lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025. Di conseguenza la scadenza è il 28 settembre 2025. È possibile accedere al servizio online solo…

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  • LOCAZIONI BREVI – Comunicazione annuale

    I soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente (2024).  Nello specifico, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate: il nome, cognome e codice fiscale del locatore,…

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  • SOSTITUTI MINIMI – Versamento ritenute

    I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche: le ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno 2024, e le ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno 2024, con codice tributo: 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni le ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nell'anno 2024, con codice tributo: 1038 – Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza

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  • EROGAZIONI PUBBLICHE | Obbligo di trasparenza

    Entro il 30 giugno 2025, imprese e soggetti non profit che nel corso del 2024 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della Pubblica Amministrazione per un importo complessivo pari o superiore a 10.000 euro, devono pubblicare online le relative informazioni. L’obbligo riguarda: le imprese (comprese ditte individuali, società di persone e di capitali); gli enti non commerciali come associazioni, fondazioni, ONLUS ed enti del Terzo Settore. Le modalità di pubblicazione variano: per le società che redigono il bilancio ordinario, i dati devono essere inseriti nella nota integrativa; tutti gli altri soggetti devono pubblicare le informazioni sul proprio sito internet o, in assenza, sulla pagina Facebook ufficiale o…

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  • REGIME AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI | Versamento imposta sostitutiva

    Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero.  ATTENZIONE: il decreto legge 113/2024 ha elevato a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. La disposizione si applica alle persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia dopo il 10 agosto 2024,…

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  • NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI – Versamento imposta sostitutiva

    I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.

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  • LEZIONI PRIVATE – Versamento imposta sostitutiva

    I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado che effettuano lezioni private e ripetizioni che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari, devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI DECEDUTI – Presentazione eredi

    Ultimo giorno utile entro il quale gli eredi delle persone decedute: nel 2024  o entro il 28 febbraio 2025,  devono presentare in formato cartaceo presso gli uffici postali., la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. 

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  • DICHIARAZIONE DEI REDDITI | Presentazione cartacea

    Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, in formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2025" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell’Irpef presso gli uffici postali.

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

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  • DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO – Versamento

    Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2025 alla Camera di Commercio di appartenenza: in unica soluzione senza maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 – Diritto camerale, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”, oppure tramite il sito dedicato dirittoannuale.camcom.it, che consente anche il calcolo automatico dell'importo dovuto. Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto…

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  • IVA | Versamento rata saldo Iva 2024

    I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2025 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2024 entro il 30 giugno 2025, devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2024 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 16.03.2025 e la data di versamento (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 30 giugno 2025), tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale.

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  • DICHIARAZIONE IMU/IMPi e IMU ENC | Presentazione

    Presentazione al competente Comune della dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Entro lo stesso termine, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, gli enti non commerciali di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del…

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  • DIGITAL TAX | Invio Dichiarazione

    Invio all’Agenzia delle entrate della dichiarazione contenente i dati relativi all’imposta sui servizi digitali (Digital Services Tax– DST), introdotta dall’art. 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo che l’imposta sui  servizi digitali colpisce i soggetti esercenti attività d’impresa che forniscono servizi digitali e che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell’anno solare precedente a quello di imposizione, abbiano congiuntamente:      un ammontare complessivo dei ricavi – ovunque realizzati – di almeno 750 milioni di euro, di cui     non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio dello Stato tramite servizi digitali. Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni significative. I…

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  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi…

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  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2025. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite: pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) le Delegazioni ACI le Agenzie Sermetra i Punti vendita Mooney  Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione  i punti vendita Lottomatica le altre Agenzie di…

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  • REGIME OPZIONALE DELLE SIIQ | Versamento imposta sostitutiva

    Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.  Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato con modello F24 con modalità telematiche, con codice…

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  • CONSOLIDATO FISCALE | Versamento imposta sostitutiva

    Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • OPERAZIONI STRAORDINARIE | Versamento imposta sostitutiva

    Le Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • OPERAZIONI STRAORDINARIE | Versamento imposta sostitutiva

    I Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • IVIE E IVAFE 2025 | Versamento saldo e primo acconto

    Le persone fisiche residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • CEDOLARE SECCA | Versamento

    I Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

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  • PEC AMMINISTRATORI | Comunicazione

    Le imprese già costituite in forma societaria al 1° gennaio 2025 devono provvedere alla comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025 (nota del MIMIT n. 43836 del 12 marzo). In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025. Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che, pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025,…

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  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese precedente.

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  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 4° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024): “4074”…

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Comunicazione dati somme liquidate

    Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle somme liquidate ai danneggiati all’Anagrafe tributaria entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, utilizzando il Sistema di interscambio dati (Sid). Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 17 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025. Approvate, con lo stesso documento, anche le relative specifiche tecniche. Tra i soggetti obbligati sono compresi anche le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del…

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993  622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep). N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva,…

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  • IVA – Dichiarazione mensile IOSS e liquidazione

    Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate.  La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non…

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  • INTRASTAT | Presentazione elenchi INTRA mensili

    Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2025, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

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  • IMPRESE ELETTRICHE – Comunicazione dati canone TV

    Le imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

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  • IMU – Versamento

    Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell’IMU 2025, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul sito Internet del MEF tramite: Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo: 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9) 3913 FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE 3914 TERRENI 3916 AREE FABBRICABILI 3918 ALTRI FABBRICATI 3925 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (STATO) 3930 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (COMUNE) 3939 FABBRICATI C.D. BENI MERCE Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a…

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  • BONUS NUOVI NATI 2025 | Invio domanda

    Il genitore di un minore nato, in affido preadottivo o adottato dal 1° gennaio 2025 fino al 16 aprile 2025 (ovvero prima del 17 aprile 2025 data di apertura del servizio per la presentazione della domanda di Bonus nuovi nati), con un valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore ai 40mila euro, devono presentare la domanda per il Bonus nuovi nati (il contributo di sostegno al reddito introdotto dall’art. 1 comma 206 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 a favore dei genitori, per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno) entro il 16 giugno 2025. 

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  • SPLIT PAYMENT – Versamento Iva derivante da scissione dei pagamenti

    Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con: F24EP (codice tributo 620E)  e con l'F24 "ordinario" (codice tributo 6040). Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della…

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  • IVA – Fatturazione differita mese precedente

    I soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente.La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce.  Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

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  • IVA – Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettivi

    Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

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  • TOBIN TAX – Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarie

    Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche.  I codici tributo da utilizzare: 4058    imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi 4059    imposta sulle…

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  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS: 1001 retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 emolumenti arretrati 1012 indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti…

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  • LOCAZIONI BREVI – Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati

    I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche.

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  • IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento mensile

    I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti).

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  • CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute

    I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 – Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

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  • OICR – Versamento ritenute su proventi

    I soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo: 1061 – Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 – Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 – Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

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  • SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento imposta sostitutiva incrementi produttività

    I sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo: 1053 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni, 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro…

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  • IMPRESE DI ASSICURAZIONE – Versamento ritenute

    Le imprese di assicurazione devono effettuare il versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 1680 – Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita.

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  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile

    I contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di maggio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6005 – Versamento Iva mensile maggio.

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  • IVA – Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanza

    I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6005 – Versamento Iva mensile maggio.

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  • IVA – Versamento rata saldo Iva 2024

    I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo IVA 2024 relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la 4° rata maggiorata dell'interesse dello 0,33% mensile (l'importo della presente rata dovrà pertanto essere maggiorato dello 0,99%), tramite modello F24 con modalità telematiche, indicando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: codice tributo 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale codice tributo 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0406” per la quarta…

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  • SUPERBOLLO AUTO | Versamento

    I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto ad aprile 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi…

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  • BOLLO AUTO | Versamento

    I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad aprile 2025 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 31 maggio 2025. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite: pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet) le Delegazioni ACI le Agenzie Sermetra i Punti vendita Mooney  Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione  i punti vendita Lottomatica le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate…

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  • ROTTAMAZIONE QUATER – Pagamento rata

    Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento dell'ottava rata.I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater, pertanto, devono provvedere al versamento dell'8° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'Agente della riscossione per perfezionare la "definizione agevolata" dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025. Come promemoria, ricordiamo che l’importo dovuto a titolo di…

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Versamento Iva intracomunitaria

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando il codice Tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993  622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 – art. 49 del DL n. 331/1993 (per le amministrazioni pubbliche con mod. F24Ep). N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva,…

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  • COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA (LIPE) – Invio dati riepilogativi I° trimestre

    I soggetti passivi Iva devono inviare, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, la Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel 1° trimestre solare del 2025, ovvero: relative ai mesi di gennaio, febbraio, marzo (soggetti mensili); relative al 1° trimestre (soggetti trimestrali) utilizzando il modello utilizzando il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA", esclusivamente in via telematica.

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  • CREDITO IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO – Presentazione istanza per riversamento spontaneo

    L'articolo 19 del decreto-legge del 14 marzo 2025 riapre i termini per il riversamento all’erario del credito d’imposta per ricerca e sviluppo fruito in modo non conforme. Ultimo giorno per accedere alla procedura di riversamento spontaneo, di regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 145/2013, prevista dall'articolo 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, convertito dalla L. 215/2021. La sanatoria riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione F24 fino al 22.10.2022. Il versamento dell'importo della regolarizzazione, tramite modello F24, deve essere effettuato entro i seguenti termini:…

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  • ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI – Presentazione dichiarazione mensile modello INTRA 12

    Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all’invio della Dichiarazione mensile dell’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell’ammontare dell’imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.

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  • DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Trasmissione corrispettivi

    Ultimo giorno utile per la trasmissione telematica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina e gasolio da parte dei gestori di distributori a elevata automazione, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di aprile. Sono obbligati i soggetti passivi IVA che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei…

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  • RAVVEDIMENTO TOMBALE 2018-2022 – Versamento imposte sostitutive

    I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato preventivo biennale per il 2024-2025 (di cui all’articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143) devono effettuare il versamento della 3° rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per le annualità interessate, per coloro che hanno optato per il pagamento rateale con un massimo di 24 rate mensili di pari importo con l'aggiunta degli interessi calcolati al tasso legale sulle rate successive alla prima. Il versamento deve essere effettuato tramite F24 utilizzando i seguenti codici tributo (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 50 del 17.10.2024): “4074” denominato…

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